Archiviato il mercoledì, 19 dicembre 2007 in: trattato ue

TRATTATO EUROPEO. APPROVATA LA COSTITUZIONE EU A PORTE CHIUSE
Postato il 15 Dicembre 2007 (19:00) di davide         DI TITO PULSINELLI
Carmilla on line

L'Unione Europea ha una nuova Costituzione, alleluia! Fiato alle trombe, inni, giubilo, gaudio e... facciatosta.
Finalmente è stato trovato l'inghippo per aggirare l'ostacolo rapresentato dalla bocciatura sonora dei cittadini francesi e degli olandesi. La Francia e l'Olanda, infatti, rimangono gli unici due Paesi in cui fu concesso respingere alle urne l'oltranzismo liberista della élite tecnocratica continentale. Poi sospesero democraticamente tutte le consultazioni, anche quelle dei parlamenti nazionali.

Dunque... una settimana fa, eravamo rimasti agli schiamazzi dei funzionari vitalizi che han messo radici a Bruxelles contro il referendum popolare in Venezuela. In questo Paese, si chiamarono alle urne i cittadini per modificare -sì, modificare - una Costituzione, che era stata approvata nove anni prima, con un altro referendum.

 

I notabili vitalizi dell'UE hanno trovato il modo di aggirare l'opinione pubblica e la volontà popolare, e tra pochi addetti ai lavori hanno varato un documento che fungerà da Costituzione. Il tutto, a porte quasi chiuse. Non c'è stata nemmeno la votazione dei Parlamenti nazionali.
Hanno nominato una ennesima conventicola di "saggi" - capitanata dallo spagnolo Felipe Gonzalez - e avanti tutta verso il futuro radioso!

L'UE è una costruzione diretta da un'oligarchia finanziaria (Banca Centrale Europea), con un governo ("commissione") designato unilateralmente nelle capitali, e con un Parlamento espresso dai voti, ma con competenze di secondo piano.
La cupola decisionale reale, quella che pianifica l'economia dei 27 con i "cinque parametri" macroeconomici - novelle tavole della legge - sfugge al controllo della cittadinanza, che non ha il potere di eleggerla. La mediocrità di un Frattini, l'inamovibilità cardinalizia di un Solanas, l'ignoranza multilingue esibita da un Barroso... non sono responsabilità degli elettori europei.

OK, ma come fanno questi svergognati, che stanno al di sopra della sovranità popolare, a salire sul pulpito e dare lezioni di democrazia agli altri? Putin, bene o male, è stato eletto, ma loro da dove sbucano? Ahmedinejad è stato eletto, loro no.
Come fanno questi ipocriti e spudorati boiardi a vomitare veleni contro il Venezuela? Come fanno a insultare i venezuelani che esercitano un diritto che loro non si sognano di concedere agli europei?
L'eurocentrismo cinico ha raggiunto la sua massima espressione, cioè lo stadio supremo dello spettacolo che si nutre di apparenza e incoerenza. Un bel tacer non è ancora stato scritto.

Tito Pulsinelli
Fonte www.carmillaonline.com
Link: http://www.carmillaonline.com/archives/2007/12/002471.html#002471
15.12.07

[Sullo stesso tema, si consiglia di leggere le critiche al trattato espresse dall'organizzazione Attac. Un altro passo indietro della democrazia rappresentativa, e una conferma della sua crisi forse definitiva.] (V.E.)

Trattato di modifica dell'UE: inaccettabile nel metodo e per il suo contenuto!
 article publié le 12/10/2007
auteur-e(s) : Khalfa Pierre
Molte centinaia di pagine con 297 modifiche dei trattati esistenti, dodici protocolli ed alcune decine di progetti di dichiarazioni aventi lo stesso valore giuridico dei trattati, così si presenta il “trattato modificatore” dell’Unione europea. Non si tratterà qui di farne un commento esaustivo, dato che vengono tralasciati volontariamente un certo numero di argomenti, ma di mettere in evidenza alcuni punti e di darne un giudizio globale.
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Un metodo contrario ad ogni dibattito democratico.
La dichiarazione comune dei governi dell’Unione, adottata a Berlino in occasione delle celebrazioni del cinquantenario del trattato di Roma, si fissava come obiettivo di “poggiare l’Unione europea su basi comuni rinnovate prima delle elezioni al Parlamento europeo del 2009”. Tutto doveva dunque essere fatto per evitare che le elezioni europee siano un momento di dibattito politico sull’avvenire dell’Unione. Il Consiglio europeo del 21 e 22 giugno ha confermato questo programma.. Questo Consiglio europeo ha riprodotto i peggiori momenti della costruzione europea offrendo lo spettaccolo di una negoziazione a porte chiuse, i cui termini, una volta ancora, sfuggivano ai cittadini dell’Unione.
Un mese più tardi la presidenza portoghese ripropone un progetto che deve essere adottato il 18 e 19 ottobre dal Consiglio. In soli due mesi tutto sarà concluso. La rapidità con la quale questa questione è stata raffazzonata la dice lunga sulla concezione dell’Europa e della democrazia che anima i dirigenti europei. Il doppio “no” francese e olandese al TCE era, fra l’altro, un rifiuto del metodo con il quale l’Europa era stata costruita: negoziato segreto fra gli Stati, assenza di ogni trasparenza sul contenuto delle poste in gioco, rifiuto del dibattito pubblico.
Si sarebbe potuto credere che, dopo l’episodio del Trattato costituzionale europeo (TCE), i governi almeno non avrebbero più riprodotto tale tipo di comportamenti. Ma è successo il contrario e noi assistiamo alla manifestazione della volontà di escludere i cittadini europei da ogni dibattito sull’avvenire dell’Unione. Palesemente il doppio “no” francese ed olandese al TCE ha spaventato a tal punto i dirigenti europei che adesso non vogliono più prendere il minimo rischio: tutto deve essere fatto molto in fretta per battere in velocità una eventuale reazione dei cittadini. Ed evidentemente si potranno contare sulle dita di una mano i governi che oseranno far ratificare tale trattato da un referendum. La Francia non sarà della partita, come ha già fin d’ora deciso il nuovo presidente della Repubblica.
Questo metodo è inaccettabile e va contro le esigenze di numerosi movimenti di cittadini in Europa come, per esempio gli Attac d’Europa, i quali preconizzano che “una assemblea nuova e democratica, eletta direttamente dai cittadini di tutti gli Stati membri, riceverà il mandato di elaborare un nuovo progetto di trattato, con la partecipazione effettiva dei Parlamenti nazionali” e che “ogni nuovo trattato dovrà essere sottoposto a referendum in tutti gli Stati membri”.
Un contenuto nel prolungamento degli orientamenti precedenti.
Il “trattato modificatore” modifica i due trattati esistenti, il trattato sull’Unione europea (TUE) ed il trattato di istituzione della cominità europea che prende il nome di ”Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE). Ricordiamo che il trattato sull’Unione Europea è il trattato di Maastricht modificato da quello di Amsterdam e di Nizza e che il trattato di istituziuone della comunità europea è quello di Roma modificato dai trattati successivi a partire dal 1957.
Il preambolo del TUE è stato modificato dall’aggiunta di un considerando che che indica che l’Unione deve inspirarsi al retaggio religioso dell’Europa. Se un tale riferimento dovesse persistere, sarebbe una vittoria per le correnti oscurantiste ed un regresso ideologico molto importante. Noi dobbiamo esigere dal presidente della Repubblica che la Francia metta il suo veto ad una tale formulazione che contraddice il principio di laicità.
1.
Concorrenza

La stampa ha fatto gran caso al “successo “ riportato da Nicolas Sarcozy che ha ottenuto che l’espressione “concorrenza libera e non falsata” non apparisse come un obiettivo dell’Unione. Si tratta certo di una vittoria simbolica dei partigiani del “no” al TCE e le vittorie simboliche non sono trascurabili perché legittimano una lotta. Avrà questo una qualche sia pur piccola conseguenza concreta?
Il principio di concorrenza resta presente in innumerevoli articoli dei trattati. Citiamo per esempio l’articolo 105 mantenuto nel TFUE che afferma “il principio di una economia di mercato aperta, dove la concorrenza è libera”. Inoltre è al cuore della maggior parte degli atti legislativi europei che restano in vigore, in particolare di quelli che liberalizzano i servizi pubblici.
Infine, per evitare ogni falsa interpretazione, il protocollo n° 6 richiama chiaramente il principio applicabile in tale materia: “il mercato interno, quale è definito all’articolo [I-3] del trattato sull’Unione europea comprende un sistema che garantisce che la concorrenza non vien falsata”. L’articolo [I-3] tratta degli obiettivi dell’Unione. In tale modo la concorrenza non falsata è reintrodotta negli obiettivi dell’Unione da cui sembrava essere scomparsa. Per ribattere il chiodo, e mettere in chiaro che non si tratta di un obiettivo teorico, il protocollo n° 6 indica che a tale scopo “l’Unione prende, se necessario, dei provvedimenti nel quadro delle disposizioni dei trattati”.
Chiaramente, la forza del diritto della concorrenza resta identico. Resta il diritto organizzatore dell’Unione, un diritto normativo, vero diritto “costituzionale” che riduce quasi sempre gli altri testi europei ad essere delle dichiarazioni di intenzioni senza portata operativa pratica.
Una modifica dell’articolo 93, che verte sull’armonizzazione fiscale, fra l’altro su quella delle legislazioni relative alle tasse sulla cifra d’affari, indica che questa armonizzazione deve avvenire al fine “di evitare le distorsioni di concorrenza”. Però questa procedura di armonizzazione resta sottomessa all’unanimità degli Stati. Persino malgrado il fatto che si sarebbe dovuto precisare in quale senso la si dovesse fare, poiché certi Stati non hanno imposte sulle società, una tale armonizzazione non è vicina alla sua attuazione.
Politica commerciale / circolazione dei capitali

La politica commerciale dell’Unione si fissa per obiettivo “di incoraggiare l’integrazione di tutti i paesi nell’economia mondiale, anche per mezzo della soppressione progressiva degli ostacoli al commercio internazionale” (nuovo articolo 10A TUE). Il libero scambio generalizzato resta l’orizzonde insuperabile delle politiche europee.
Questo obiettivo è affermato in modo ampliato dall’articolo 188 B del TFUE che indica che l’Unione “contribuisce (...) alla soppressione progressiva delle restrizioni degli scambi internazionali e degli investimenti stranieri diretti, come anche alla riduzione delle barriere doganali e altre”. Questo articolo modifica la redazione attuale nel senso di una ancor maggiore liberalizzazione: gli investimenti stranieri diretti e il “e altre” non apparivano nell’articolo iniziale. Quest’ultima espressione rinvia agli “ostacoli non tariffali al commercio” quali le norme ambientali o la protezione dei consumatori che sono il bersaglio delle politiche di liberalizzazione condotte, tra l’altro, dall’OMC.
L’unanimità degli Stati è tuttavia richiesta per la conclusione di accordi commerciali nell’”ambito dei servizi culturali ed audiovisivi quando questi accordi rischiano di compromettere la diversità culturale e linguistica dell’Unione” e “nel campo del commercio dei servizi sociali, dell’educazione e della salute, quando questi accordi rischiano di perturbare gravemente l’organizzazione di questi servizi a livello nazionale”. Una questione resta però senza risposta: chi sarà a decidere che i rischi evocati esistono?
Il trattato modificatore non tocca evidentemente la libertà di circolazione dei capitali, non solo fra gli Stati membri, ma anche fra questi ultimi e i paesi terzi (art. 56 TFEU) e l’unanimità degli Stati resta richiesta per ogni misura mirante a restringere la liberalizzazione dei movimenti dei capitali (art. 57-3 TFEU).
Ruolo della BCE / politica economica

La stabilità dei prezzi adesso fa parte degli obiettivi dell’Unione (art. 3 TUE modificato). Si può notare che nell’attuale TUE la stabilità dei prezzi non figurava tra gli obiettivi dell’Unione. Era semplicemente un obiettivo della Banca centrale europea (BCE) indicato nell’articolo 5 del trattato istitutivo della comunità europea. Se la sua aggiunta come obiettivo dell’Unione non cambierà niente in pratica, non per questo non è simbolico, tanto più che evidentemente niente si dice a proposito dell’inflazione sugli attivi finanziari, che pure è una delle cause di disfunzione dell’economia mondiale. Questo articolo 105 vien mantenuto nel TFUE e, in oltre, un nuovo articolo 245 bis riguardante la BCE riafferma ancora questo obiettivo per battere ulteriormente il chiodo se ce ne fosse bisogno.
L’indipendenza della BCE evidentemente vien mantenuta (art. 108 TFUE) ed avrà come solo obiettivo il mantenimento della stabilità dei prezzi, contrariamente alle altre banche centrali.
La dichiarazione 17 riafferma “il suo attaccamento (della CIG) alla strategia di Lisbona” e preconizza il rafforzamento della competitività. Invita “ad una ristrutturazione delle entrate e delle spese pubbliche, rispettando la disciplina di bilancio conformemente ai trattati ed al patto di stabilità e di crescita”. Fissa come obiettivo “di arrivare progressivamente ad un’eccedenza di bilancio in periodo di congiuntura favorevole”. Insomma, la dogmatica neoliberale abituale, aggravata dall’obiettivo di raggiungere un eccedenza di bilancio.
Politica di sicurezza e di difesa

La difesa comune dell’Unione non è prevista che nel quadro della NATO. Il legame con la NATO è rafforzato. La formulazione attuale (art. 17-4 TUE) indica che la collaborazione nel quadro della NATO non può aver luogo che “nella misura in cui tale collaborazione non contravviene a quella che è prevista nel presente titolo né la disturba”. La nuova formulazione lega più strettamente una futura difesa europea alla NATO: “Gli impegni e la cooperazione in questo ambito restano conformi agli impegni sottoscritti in seno all’Organizzazione del trattato nordatlantico, che resta per gli Stati che ne sono membri il fondamento della loro difesa collettiva e l’istanza della sua realizzazione” (futuro articolo 27-7 TUE)
Il protocollo n° 4 ribatte il chiodo, “ricordando che la politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione rispetta gli obblighi che conseguono dal Trattato nordatlantico” e “un ruolo più affermato dell’Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità di una alleanza atlantica rinnovata”.
Il militarismo è ufficialmente incoraggiato: “Gli Stati membri si impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari” (futuro art. 27-3 TUE). Questo dev’essere il solo punto in cui il trattato incoraggia gli Stati ad aumentare le loro spese pubbliche!
In nome della lotta contro il terrorismo, gli interventi militari all’estero sono incoraggiati: “Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, compreso il sostegno dato a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio” (futuro articolo 28 TUE). Un tale articolo autorizza, di fatto tutte le avventure militari.
Carta dei diritti fondamentali

La Carta dei diritti fondamentali non è stata integrata nel trattato di modifica. La dichiarazione n° 11 indica che “sarà proclamata solennemente dal Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione il giorno della firma” dei due trattati modificati. Questa stessa dichiarazione ne riprende il testo. L’articolo 6 del TUE sui diritti fondamentali è stato riscritto per integrarvi la sua esistenza che “ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. La Carta sarà dunque “giuridicamente cogente” (Dichiarazione 31) Tutto il problema è di sapere fino a che punto.
In effetti, i diritti sociali che vi sono contenuti sono di portata molto debole. Così, il diritto al lavoro ed al posto di lavoro non esistono e appare solo il “diritto di lavorare”. Il diritto alla protezione sociale è sostituito con un semplice “diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale ed ai servizi sociali”. Questo testo è dunque in regresso in confronto alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e alla Costituzione francese. Quest’ultima afferma che “ognuno ha diritto di ottenere un impiego” e che “(la nazione) garantisce a tutti la protezione della salute, la sicurezza materiale”. Certo, per essere applicati, questi diritti richiedono una lotta quotidiana, ma hanno il merito di esistere.
Altri argomenti pongono problemi ancora maggiori. Il diritto all’aborto e alla contraccezione non sono riconosciuti dalla Carta. In questo quadro si può temere che la riaffermazione del “diritto alla vita” sia utilizzato da taluni per contestarli davanti alla Corte di giustizia.
Per l’essenziale, l’applicazione dei diritti contenuti in questa Carta è rinviato alle “pratiche ed alle legislazioni nazionali”. Questa carta fondamentalmente non crea dunque un diritto sociale europeo suscettibile di riequilibrare il diritto della concorrenza che resterà dominante a livello europeo. Ciliegina sulla torta, delle limitazioni a questi diritti possono essere introdotte se sono giudicate “necessarie”.
D’altronde, per premunirsi contro qualsiasi possibile scivolone, la sua portata è esplicitamente ristretta. Il suo testo indica che essa “non crea nessuna competenza né alcun compito nuovo per l’Unione e non modifica le competenze ed i compiti definiti dai Trattati”, frase ripresa, non si è mai troppo prudenti, nella nuova formulazione dell’art. 6 del TUE e dalla Dichiarazione 31. Più ancora, “la loro invocazione (dei dispositivi della Carta)di fronte ad un giudice non è ammessa che per il controllo dell’interpretazione e la legalità (degli atti delle istituzioni dell’Unione e degli Stati)”, cosa che riduce fortemente la sua portata giuridica.
D’altra parte, la Carta indica che “sarà interpretata dalle istanze giuridiche dell’Unione e degli Stati membri tenendo doverosamente in considerazione le spiegazioni stabilite sotto l’autorità del praesidium della Convenzione che ha elaborato la Carta e messe a giorno sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea”. Queste “spiegazioni”,richiamate mella Dichiarazione 12, nella maggior parte dei casi restringono la portata dei diritti contenuti nella Carta.
Infine, il quarto alinea dell’art. 6 del TUE sui diritti fondamentali che indicava che “L’Unione si dota dei mezzi necessari per raggiungere i suoi obiettivi e per condurre le sue politiche” è stato soppresso, confermando in tal modo che questa Carta rischia molto di non avere impatto in materia di politiche pubbliche europee.
Malgrado tutte queste precauzioni, questo testo è ancora troppo per certi governi. Così il Regno Unito ha ottenuto di esserne dispensato (Protocollo n° 7) e la Polonia e l’Irlanda intendono fare la stessa cosa.
Servizi pubblici

L’art. 16 del Trattato istitutivo della Comunità europea riconosce i servizi di interesse economico generale (SIEG) come un “valore comune dell’Unione” ed indica che l’Unione ed i suoi Stati membri “vegliano a che questi servizi funzionino sulla base dei principi e nelle condizioni che permettono loro di svolgere la loro missione”.
Questo articolo è modificato. Diventa l’art. 14 del TFUE. La nuova redazione evoca esplicitamente la necessità per l’Unione ed i suoi Stati membri di assicurare le condizioni economiche e finanziarie che permettano ai SIEG di assicurare le loro missioni. Di più, una nuova frase è stata aggiunta, che indica che “il Parlamento europeo ed il Consiglio (...) stabiliscono questi principi e fissano queste condizioni”.
Queste modifiche sono positive. Tuttavia non toccano l’essenziale. In effetti, la messa in opera di questo articolo è esplicitamente sottomessa agli articolo 86 e 97 del Trattato. Questi articoli sono stati conservati nel TFUE. L’articolo 86 ha una portata considerevole. È mortifero per i servizi pubblici. Questi ultimi sono assoggettati alle regole della concorrenza. Non possono derogarvi che se la cosa non disturba lo sviluppo degli scambi “in misura contraria all’interesse della Comunità”. È la Commissione che è giudice delle deroghe possibili. La Commissione ha in tal modo ogni potere di aprire i servizi pubblici alla concorrenza. Questo articolo fornisce la base giuridica alla liberalizzazione dei servizi pubblici. L’art. 87 rende, di fatto, quasi impossibile ogni aiuto dello Stato per delle ragioni di interesse generale.
Il riferimento agli articoli 86 e 87 svuota, di fatto, il nuovo articolo 14 di ogni portata operativa per sviluppare i servizi pubblici.
Il Protocollo n° 9 verte sui servizi di interesse genrale (SIG). È la prima volta che un testo di portata giuridica equivalente ai trattati verte sui SIG. Verte sulle disposizioni interpretative che saranno annesse al TFUE. L’articolo primo precisa l’art. 14 sulle SIEG. Preconizza “un livello elevato di qualità, di sicurezza e di accessibilità, l’eguaglianza di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti per gli utilizzatori”. C’è da temere che queste formulazioni generali, già incontrate in altri testi europei, non pesino molto di fronte all’apertura alla concorrenza, che resta la regola per i SIG: “Le disposizioni dei trattati non scalfiscono in nessun modo la competenza degli Stato membri relativa alla fornitura, alla messa in servizio ed all’organizzazione di servizi non economici di interesse generale”. Questo articolo sembra dunque proteggere i SIG dalle regole della concorrenza. Il problema viene in effetti dalla definizione dei “servizi non economici” che non è presente nel testo.
Una sentenza della Corte di giustizia (C-180-184/98) indica che “costituisce attività economica ogni attività consistente nell’offrire beni e servizi su un dato mercato”. Con questo tipo di definizione, pressoché tutto può essere considerato “attività economica” e dunque essere assoggettato al diritto della concorrenza ed alle regole del mercato interno. E di fatto, in un rapporto sui servizi di interesse generale, fatta in occasione del Consiglio europeo di Laeken alla fine dell’anno 2001, la Commissione indica che “non è possibile stabilire a priori una lista definitiva di tutti i servizi di interesse generale che devono essere considerati non economici”. Indica d’altra parte che “la gamma di servizi che possono essere proposti su un mercato dipende dai mutamenti tecnologici, economici e societari”, facendo perdere pertinenza alla distinzione tra servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale.
L’articolo 2 rischia molto in questo contesto di restare senza alcuna portata pratica.
Salute/sicurezza sociale

L’articolo 18 modificato del TFUE verte sul libero diritto di circolazione nell’Unione per ogni cittadino dell’Unione. Un nuovo paragrafo 3 è creato. Indica che a quest’effetto “il Consiglio, statuendo conformemente ad una procedura legislativa speciale, può decidere delle misure concernenti la sicurezza sociale o la protezione sociale”. La portata di questo articolo è certo limitata e sarà necessaria l’unanimità degli Stati. Tuttavia la più grande vigilanza resta necessaria quando si conosce la propensione della Commissione ad infilarsi nei più piccoli interstizi giuridici per rimettere in causa le politiche pubbliche.
L’articolo 42 modoficato del TFUE verte sui diritti dei lavoratori migranti in materia di sicurezza sociale. La procedura dell’unanimità degli Stati è sostituita con una procedura più complessa che permette ad uno Stato di bloccare momentaneamente un progetto durante quattro mesi.
La dichiarazione 14 indica che “nel caso che un progetto di atto legislativo (...) portasse pregiudizio agli aspetti fondamentali del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro (...) gli interessi del detto Stato membro saranno presi in considerazione nel modo appropriato”. La necessità di una tale dichiarazione la dice lunga su ciò che sarebbe suscettibile di essere previsto!
L’art. 176 E del TFUE, che modifica l’art. 152 del trattato istitutivo della Comunità europea, riafferma la responsabilità degli Stati membri in materia di definizione della loro politica della salute, compreso il piano delle risorse. Sarebbe dunque stato utile e necessario che il trattato indicasse, data la grandissima disparità dei sistemi di protezione sociale dopo l’allargamento del 2004, degli obiettivi più precisi di salute pubblica, un obiettivo minimo per la parte delle spese della salute nel PIB dei paesi in questione ed una prospettiva di convergenza versi l’alto dei sistemi di protezione sociale.
Trasporti

Il secondo alinea dell’articolo 71 TFUE è stato modificato. La sua redazione attuale prevedeva che l’unanimità degli Stati era necessaria per adottare, nel quadro della politica comune dei trasporti, delle misure la cui applicazione era suscettibile di portar pregiudizio al livello di vita, all’impiego o all’utilizzo delle strutture di trasporto. La nuova redazione indica semplicemente che, nella realizzazione della politica comune dei trasporti, “si tiene conto” di questi casi. Un catenaccio protettore dei servizi pubblici salta.
Energia

Viene creato un titolo specifico nel TFUE (art. 1176 A). Si situa “nel quadro della creazione o del funzionamento del mercato interno”, ossia della liberalizzazione del mercato dell’energia. Se indica di voler “assicurare la sicurezza dell’approvigionamento energetico (...) sia le economie di energia che lo sviluppo delle energie nuove e rinnovabili”, persiste nel voler “promuovere l’interconnessione delle reti energetiche” anche se questa può avere, e ha già avuto, conseguenze disastrose con il moltiplicarsi dei problemi creati dalla liberalizzazione del settore. Il diritto all’energia non è neanche menzionato, proprio mentre la liberalizzazione del settore si attacca direttamente al servizio pubblico dell’energia.
Competenze reciproche tra l’Unione e gli Stati membri

La ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri è stata precisata. “Ogni competenza non attribuita nei trattati appartiene agli Stati membri (...) l’Unione interviene solo se, e nella misura in cui, gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere raggiunti in maniera sufficiente dagli Stati membri” (nuovo art. 4 e 5 TUE).
Questi principi sono precisati negli articoli da 2 a 6 del TFUE.
Tre tipi di ambiti si affacciano: quelli che attengono alla competenza esclusiva dell’Unione, quelli che attengono alla competenza condivisa tra l’Unione e gli Stati membri e quelli per i quali “l’Unione dispone di una competenza per condurre delle azioni per appoggiare, coordinare o completare l’azione degli Stati membri”. Questa ripartizione, apparentemente chiara, delle responsabilità, nei fatti non è veramente chiara.
In effetti, nel caso degli argomenti attinenti alla competenza condivisa, il trattato modificatore indica che “Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la sua”. Non si tratta dunque di una competenza condivisa con gli Stati membri ma di una preminenza delle azioni dell’Unione su quelle degli Stati membri. La lista degli ambiti interessati dalla “competenza esclusiva” e dalla “competenza condivisa” tocca un numero impressionante di aspetti della vita quotidiana degli abitanti dell’Unione, anche senza aggiungervi quelli per i quali “l’Unione dispone della competenza per condurre delle azioni per appoggiare, coordinare o completare l’azione degli Stati membri”.
Gli Stati conservano il diritto di veto sull’azione esterna dell’Unione, e sulla politica estera e di sicurezza comune. Una parte delle politiche sociali e fiscali sfugge al diritto dell’Unione, ma queste ultime sono in pratica sovradeterminate dalle politiche economiche che, queste sì, sono determinate dall’Unione. In tale modo quasi l’80% delle leggi adottate dai Parlamenti nazionali non sono che la trasposizione del diritto europeo. Ciò rende assolutamente necessaria la costruzione di rapporti di forza a livello dell’Unione.
Le modifiche istituzionali

1) Diritto di iniziativa dei cittadini
“Dei cittadini dell’Unione, in numero di un milione almeno, cittadini di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa di invitare la Commissione, nel quadro delle sue competenze, a sottomettere una proposta appropriata su questioni per le quali questi cittadini considerano che un atto giuridico dell’Unione è necessario ai fini dell’applicazione dei trattati” (nuovo articolo 8 B TUE).
A parte il fatto che i cittadini non avevano aspettato che fosse indicato nel trattato per metterlo in opera, questo diritto di petizione resta molto severamente inquadrato. Deve riguardare l’applicazione dei trattati. Fuori questione dunque di domandare una disposizione che li modificherebbe. Inoltre, è evidentemente la Commissione che decide dell’opportunità o meno di farlo. Insomma, un passo avanti così minuscolo per l’intervento dei cittadini che può essere assimilato alla marcia sul posto. Però può almeno essere utilizzato come uno strumento nella costruzione di rapporti di forza su scala europea, come una petizione su scala nazionale.
2) Atti legislativi europei/ ruolo della Commissione
Sono le direttive, i regolamenti, le decisioni. La definizione di questi termini è data dall’articolo 249 del TFUE. La definizione della “decisione” è stata modificata. Nella sua definizione attuale, una decisione, che è obbligatoriamente applicabile, concerneva un destinatario o dei destinatari precisi. La nuova definizione le assegna una portata più generale. Ci si può domandare quale sia il senso esatto di questa modifica.
Il ruolo della Commissione è indicato in un nuovo articolo 9 D del TUE: “Un atto legislativo dell’Unione non può che essere adottato su proposta della Commissione salvo nei casi in cui i Trattati ne dispongano diversamente”. Quali sono questi casi? Rinviano ai due tipi di procedure legislative (nuovo articolo 249 A TFUE). “La procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio su proposta della Commissione. Una procedura legislativa speciale consiste nell’adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest’ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo”. Una certa oscurità regna, in prima lettura, su questa nozione di “procedura legislativa speciale” che appare abbastanza regolarmente nel trattato modificatore. In questo caso il ruolo della Commissione non è menzionato. D’altra parte, il ruolo della Commissione è accresciuto dato che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di modificare “certi elementi non essenziali” di questo atto (nuovo articolo 249 B TFUE).
3) Ruolo dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo
I parlamenti nazionali compaiono a parecchie riprese (nuovo articolo 8C TUE, protocollo n°1 e 2...), con la volontà manifesta di rafforzarne il ruolo.
L’art. 7 del protocollo n°2 indica la procedura che permette loro di influire sul processo legislativo europeo. Ogni parlamento nazionale dispone di due voti. Appaiono due casi di figura. Nel caso di una procedura legislativa ordinaria, se una maggioranza dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali dà un parere negativo, il progetto deve essere riesaminato. Negli altri casi, un terzo dei voti basta (un quarto nel caso delle questioni di sicurezza e di giustizia). Il parere negativo deve essere motivato dal non rispetto del principio di sussidiarietà
Questo articolo rafforza certo il ruolo dei Parlamenti nazionali. Tuttavia la sua portata è molto limitata dato che i Parlamenti nazionali non si determinano sul fondo del progetto ma sulla sua continutà politica, rispetto o meno del principio di sussidiarietà.
Il ruolo del Parlamento europeo è accresciuto da un aumento significativo dei campi relativi alla codecisione con il Consiglio.
Infine un Parlamento nazionale potrà bloccare una decisione del Consiglio che trasforma il modo di adozione da parte di quest’ultimo di atti legislativi nel caso in cui il Consiglio decide di votare a maggioranza qualificata, mentre l’unaninità è richiesta per i trattati, e nei casi di passaggio da una procedura legislativa speciale ad una procedura legislativa ordinaria (nuovo articolo 33-33 TUE).
4) Diritto di ricorso individuale davanti alla Corte di giustizia
È ristretto. In effetti, il quarto alinea dell’articolo 230 TFUE è modificato. La redazione attuale prevedeva che il ricorso di un individuo era possibile anche se le decisioni che lo concernono direttamente ed individualmente erano state “prese apparentemente come regolamento o come una decisione indirizzata ad un’altra persona”. Quest’ultima possibilità è scomparsa.
5) Le altre modifiche
L’Unione si vede dotata di una personalità giuriduca, cosa che le permette di firmare degli accordi internazionali in nome degli Stati membri. La maggioranza qualificata al Consiglio passa a 50% degli Stati e 55% della popolazione al 1° novembre 2014 con misure transitorie complesse che potranno durare fino al 2017. Riduzione del numero dei Commissari con anche qui una procedura di transizione fino al 31 ottobre 2014. Creazione di un posto di Presidente del Consiglio europeo per un mandato di 2,5 anni rinnovabile una volta e di un Alto Rappresentante (il termine ministro è stato rigettato) dell’Unione per gli affari esteri.
Combattere questo trattato, esigere un referendum
Il trattato modificatore trasferisce l’essenziale del TCE nei trattati attuali. Come ha detto crudamente Valéry Giscard D’Estaing “I governi europei si sono così messi d’accordo su dei cambiamenti cosmetici alla Costituzione perché questa risulti più facile da inghiottire”. Certo il termine di “costituzione” non vien più usato e questo testo avrà dunque una portata simbolica minore. Non sarà che un trattato in più.
La disposizione che permette al Regno Unito di essere dispensato dall’applicare la Carta dei diritti fondamentali, apre un dibattito interessante. Può essere interpretata in due modi. La prima è che i diritti sociali al livello europeo, anche ridotti a porzioni congrue, non sono obbligatori allo stesso titolo che le regole del mercato interno. Il sociale sarà dunque un’opzione e la concorrenza sarà obbligatoria. Si tratta dell’ufficializzazione del dumping sociale. La seconda è che ogni paese ora potrebbe scegliere ciò che gli conviene nelle decisioni europee. Una Europa “à la carte” si instaurerà con i suoi inconvenienti, l’aumento della concorrenza fra gli Stati, e i suoi vantaggi, il fatto di poter rifiutare di applicare una decisione. Per esempio il governo francese, che afferma di voler difendere i servizi pubblici, potrà rifiutarsi di applicare la direttiva postale!
Inoltre, le ragioni di fondo del rigetto del TCE rimangono valide per questo trattato. Marcato da cima a fondo dal neoliberalismo, sia nei principi che promuove che nelle politiche che favorisce, questo trattato si situa nel prolungamento di quello di Maastricht e di Amsterdam. L’Unine europea resterà uno spazio privilegiato di promozione delle politiche neoliberali. I pochi punti positivi non rimettono in causa fondamentalmente il funzionamento attuale dell’Unione marcato da un profondo deficit democratico con una confusione dei poteri che vede l’organo esecutivo dell’Unione, la Commissione, dotata dei poteri legislativi e giudiziari e che fa del Consiglio un organo legislativo mentre si tratta della riunione degli esecutivi nazionali.
A queste ragioni di fondo si è ora aggiunto il metodo impiegato che conferma la volontà dei governi e della Commissione di escludere i popoli ed i cittadini dal processo di costruzione dell’Unione. La rapidità del processo di elaborazione rischia di limitare la possibilità di pesare sul suo contenuto, di fronte alla complessità del testo. Un primo punto può tuttavia suscitare una larga mobilitazione dei cittadini: far ritirare dal trattato ogni riferimento all’eredità religiosa dell’Europa.
Inoltre, occorre esigere il promuovimento di un referendum. Il TCE è stato rigettato da un referendum. Il “trattato modificatore” che riprende l’essenziale di quest’ultimo deve essere sottoposto direttamente al voto dei cittadini per mezzo del refe
Pierre Khalfa – agosto 2007
Traduzione : Mariasilva Bernasconi e Marie-Ange Patrizio, Coorditrad.
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http://www.france.attac.org/spip.php?article7585


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